Domande frequenti sulla procedura elettorale

1.    Perché il 15 dicembre 2019 si svolgeranno le elezioni nei Consorzi di bonifica del Veneto?

La L.R. n. 12 del 8 maggio 2009, normativa in materia di Consorzi di bonifica, suddivide il territorio regionale in dieci comprensori, affidati ad altrettanti Consorzi di bonifica, amministrati da un Assemblea costituita da venti consiglieri eletti dai consorziati.

 

2.    Chi ha diritto di voto?

I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili, nonché i contribuenti, di cui all’art. 39 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, nell’ambito della fascia di rappresentanza più elevata a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

 

3.    Come si esercita il diritto di voto nel caso di beni in comunione?

Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario fatta salva la possibilità della maggioranza del numero degli intestatari di individuare, per l’espressione del solo diritto di voto, altro votante fra i comproprietari.

Ad esempio:

-   Nel caso di due comproprietari, il secondo può esercitare il voto sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal primo intestatario.

-   Nel caso di una comunione costituita da 5 comproprietari, è necessario che la nomina di uno di essi venga sottoscritta da 3 tre intestatari.

 

4.    Come può essere esercitato il voto nel caso di cumulo di una o più comunioni (coacervo)?

Il diritto di voto viene esercitato dal primo intestatario sul quale grava il cumulo di una o più comunioni, fatta salva la possibilità della maggioranza degli altri cointestataridi individuare altro soggetto, sempre nell’ambito del cumulo di comunione, a cui attribuire l’esercizio di voto.

 

5.    Come si presentano i documenti per il conferimento del diritto di voto ad altro intestatario di comunione?

Il conferimento del diritto di voto ad altro intestatario di comunione avviene attraverso specifica modulistica (Allegato 1 e Allegato 1 bis del Regolamento Elettorale scaricabili dal sito di ciascun Consorzio), a cui si allega fotocopia semplice di documento valido di identità dei sottoscriventi.

 

6.    Come si esercita il diritto di voto nel caso delle persone giuridiche?

Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere, il diritto di elettorato attivo viene esercitato dai rispettivi rappresentanti o dai loro delegati (delega a terzi), nei casi e nei modi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo o dallo statuto.

 

7.    È possibile che un affittuario possa votare?

SI. Su richiesta, possono essere iscritti nel catasto consortile gli affittuari e i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio i quali, per legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di irrigazione; agli stessi è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo in luogo del proprietario a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli oneri contributivi.

 

8.    Quale è la procedura in caso di minorenni, interdetti e soggetti sottoposti ad amministrazione giudiziaria?

Il diritto di voto è esercitato, rispettivamente, dai tutori, dai curatori e dagli amministratori.

 

9.    Quale è la procedura in caso di decesso del primo intestatario?

In caso di decesso del primo intestatario della comunione, il diritto di voto viene esercitato dal secondo intestatario. Quest’ultimo dovrà inviare al Consorzio di bonifica, mediante raccomandata con A.R. o raccomandata a mano o pec, il certificato di morte, o documentazione equipollente, entro il termine perentorio di 10 giorni antecedenti alle elezioni consortili.

Viene in ogni caso fatta salva la possibilità di individuare altro intestatario al quale sia stato conferito l’esercizio del diritto di voto dalla maggioranza del numero degli intestatari.  

 

10. Quale è la procedura nel caso in cui il decesso del primo intestatario avvenga dopo il termine stabilito di 10 gg antecedenti le elezioni?

Oltre il termine di 10 gg antecedenti le elezioni, non è previsto l’esercizio del diritto di voto da parte del secondo intestatario.

 

11. È ammesso l’uso di deleghe per l’esercizio del voto?

SI, ma solo nel caso di persone giuridiche.

Non è invece ammessa alcuna possibilità di delega per i singoli proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile.

 

12. Un delegato di una persona giuridica quante deleghe può esercitare?

Un soggetto delegato non può esercitare più di una delega, pena la nullità delle stesse.

 

13. Il delegato di un soggetto giuridico può anche non essere un elettore?

Si. Infatti, il potere di delega a terzi non è limitato al fatto che il delegato sia anche un elettore.

 

14. Come si presentano le deleghe?

Il conferimento della delega avviene attraverso specifica modulistica (Allegato 2 “Conferimento di delega esercizio diritto di voto per persone giuridiche o altri soggetti collettivi” al Regolamento elettorale scaricabile dal sito di ciascun Consorzio).

Le deleghe devono essere presentate tramite raccomandata A/R, raccomandata a mano o pec, al Consorzio di riferimento, corredate di tutti i documenti richiesti.

 

15. Quali sono i documenti da allegare alla modulistica di conferimento della delega per le persone giuridiche o altri soggetti collettivi?

Il documento d’identità del delegante ovvero del legale rappresentante, la visura camerale e l’atto costitutivo o statuto della società.

La visura camerale, l’atto costitutivo e/o statuto permettono ai funzionari consortili di verificare la legale rappresentanza della società delegante o di eventuali altri soci amministratori; oltreché la verifica dei poteri di delega a terzi. In particolare, in mancanza di una specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, è sempre ammessa la facoltà di esercitare il voto attraverso un atto di delega anche verso terzi.

Nel caso in cui la visura camerale contenga già tali indicazioni, non sarà necessario allegare anche statuto o atto costitutivo.

 

16. Come esercitano l’elettorato attivo le diverse tipologie di società?

16.1 Nel caso di una società con un unico legale rappresentante l’elettorato attivo è in capo allo stesso rappresentante legale ed in mancanza di una specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, è sempre ammessa la facoltà di esercitare il voto attraverso un atto di delega (potere di ordinaria amministrazione), sottoscritto dal legale rappresentante verso altri soci o terzi, utilizzando il Modulo “Allegato 2” ai Regolamenti elettorali consortili.

16.2 Nel caso di una società con più legali rappresentanti con poteri di ordinaria amministrazione disgiunta, salvo specifiche restrizioni previste dallo statuto o atto costitutivo, l’elettorato attivo è in capo a ciascuno di essi. Pertanto, avendo tutti i legali rappresentanti la possibilità di elettorato attivo, è da ritenersi valida la prima espressione del voto.

16.3 Per quanto riguarda le deleghe, per una società con più legali rappresentanti questi ultimi possono, in forma disgiunta, salvo specifica restrizione prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, delegare il diritto di voto della società ad altri soci non amministratori o a terzi utilizzando il Modulo “Allegato 2” ai Regolamenti elettorali consortili. Pertanto, avendo tutti i legali rappresentanti la medesima possibilità di delega, è da ritenersi valida la prima espressione del voto da parte di un delegato.

 

17. Che validità deve avere la visura camerale?

Sei mesi calcolati a ritroso dalla data di presentazione della visura.

 

18. Le deleghe possono essere considerate ”autenticate” se firmate digitalmente?

SI. In questo caso la delega dovrà essere inviata via pec all’indirizzo consorzio@pec.bonificavenetorientale.it.

 

19. Quando si presentano le deleghe?

Entro il termine perentorio di 10 giorni antecedenti delle elezioni consortili, ovvero entro il 05/12/2019.

 

20. Perché si presentano le deleghe entro una determinata scadenza?

La presentazione di tutta la documentazione relativa alle Deleghe deve avvenire entro la scadenza prefissata dal Regolamento del Consorzio, al fine di permettere ai funzionari consortili di verificare l’identità dei deleganti, siano essi cointestatari di comunione coacervata o legali rappresentanti di una società, ed il potere di delega dei legali rappresentanti.

I dati relativi ai delegati vengono infatti trascritti nell’elenco degli aventi diritto al voto in corrispondenza della posizione del delegante per la corretta espressione del voto.

 

21. Quali sono i documenti validi per l’identificazione?

Il comma 1 dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che un documento di identità può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2, ovvero sono “equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato”.

Le patenti di guida rilasciate dalle Motorizzazioni civili, essendo queste ultime Amministrazioni Pubbliche che fanno capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, devono ritenersi documenti validi ai fini del riconoscimento dell’elettore.

 

22. È possibile presentare richiesta di rettifica all’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto?

Si. La richiesta di rettifica dell’elenco provvisorio deve essere inviata, mediante raccomandata con A.R., raccomandata a mano o pec, dagli interessati al Consorzio di bonifica, entro il termine perentorio di 7 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’elenco stesso.

 

23. Come si esercita il diritto di voto?

L'elettore che si presenta a votare deve essere innanzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire tramite:

a) carte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, scaduti da non oltre tre anni, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

c) tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia;

d) riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio;

e) identificazione da parte di un altro elettore noto al seggio.

Ogni iscritto nell'elenco dei votanti di ciascuna sezione, ha diritto ad un unico voto, pertanto gli sarà consegnata un’unica scheda relativa alla sola sezione nella quale risulta iscritto.

I rappresentanti delle persone giuridiche esercitano il diritto di voto, distintamente, per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche che rappresentano e per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.

 

24. Come e dove vota un delegato?

Un elettore può essere delegato da una persona giuridica anche appartenente a fascia e seggio diverso.

Il giorno delle votazioni si recherà presso il proprio seggio per esprimere solamente il proprio voto nella sua fascia di appartenenza inoltre, nello stesso o nell’eventuale altro seggio dove è iscritto il delegante, esprimerà il relativo voto, che potrà essere anche su fascia differente dalla propria.

 

25. Come avviene l’espressione del voto?

Il voto è attribuito a liste di candidati concorrenti, nell’ambito di ciascuna fascia di rappresentanza.

Ogni elettore dispone di un voto di lista e può attribuire fino a tre preferenze per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista prescelta.

Il voto di preferenza si esprime apponendo un segno con la matita copiativa nelle apposite caselle poste sotto il contrassegno della lista votata, a fianco del nome e cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima.

Non possono essere votate più liste. Le preferenze per candidati appartenenti a liste diverse dalla prescelta sono inefficaci.

 

26. Come sono composti i seggi elettorali?

I seggi elettorali sono composti da quattro componenti nominati dal Consorzio di bonifica: un presidente, un segretario e due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

All’interno del Seggio elettorale sono affisse due copie per ciascuna lista di candidati.

 

27. Chi sono i rappresentanti delle liste dei candidati?

I rappresentanti di lista devono essere elettori del Consorzio di bonifica nei quali sono rappresentanti.

Nessuna incompatibilità sussiste tra la figura di candidato e quella di designato a rappresentante di lista anche nel in cui si tratti della stessa persona.

 

28. Come vengono designati i rappresentanti delle liste dei candidati?

Ogni capolista di ciascuna lista di candidati dell’Assemblea dei Consorzi di bonifica può designare nell’ambito dei Consorziati con diritto di voto, a prescindere dalla fascia di appartenenza, un rappresentante di lista effettivo, ed eventualmente un supplente, per ciascun seggio elettorale.

In particolare, nel caso di liste concernenti la 1, 2, 3 fascia, la designazione dovrà essere fatta dai capolista di ciascuna fascia.

I tre capolista delle fasce 1, 2, 3 della stessa lista possono individuare il medesimo rappresentante di lista effettivo e supplente per l’esercizio dell’attività presso i seggi.

Un medesimo rappresentante di lista può essere designato anche per più seggi elettorali, a condizione che nella nota di designazione a firma del capolista siano espressamente indicati.

 

29. Qual è la procedura di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati?

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta per iscritto dal capolista, tramite un modulo fac-simile reperibile presso il Consorzio di bonifica o scaricabile dal sito web dello stesso, e la firma deve essere autenticata tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Le designazioni per tutte le sezioni del Consorzio di bonifica possono essere cumulative, ovvero contenute in un unico atto sottoscritto dal capolista ed autenticato tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

Il Consorzio di bonifica esaminerà la regolarità delle designazioni stesse e verificherà, in particolare, che i rappresentanti siano elettori del Consorzio medesimo designati, esclusivamente, dal capolista di ciascuna lista di candidati.

 

30. Qual è la procedura di autenticazione delle firme dei presentatori di lista?

L’autenticazione delle firme dei presentatori di lista avviene secondo la procedura definita al comma 2 dell’art. 21 del DPR n.445/2000; deve essere pertanto redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. Tale procedura riguarda soltanto il primo sottoscrittore; per quanto concerne i successivi candidati, la sottoscrizione potrà considerarsi come autenticata anche se accompagnata dalla fotocopia semplice di documento valido di identità del sottoscrivente.

 

31. Quali sono le tempistiche per la consegna dei moduli da parte dei rappresentanti delle liste dei candidati?

La designazione dei rappresentanti di lista dovrà essere presentata mediante raccomandata A/R, raccomandata a mano, pec, eventuale fax, entro almeno 10 giorni antecedenti alla data delle elezioni.

 

32. Quali sono i poteri e le facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati?

I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni, in prossimità del tavolo dell’Ufficio elettorale, sempre nel modo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali.

Possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.

Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sul verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista di appartenenza.

È fatto divieto ai rappresentanti di lista la compilazione di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato, ai sensi della normativa vigente in materia propaganda politica, propaganda elettorale e di privacy e trattamento di dati sensibili.

 

33. Come sono assegnati i seggi?

I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 7 per cento dei voti validi. Non sono considerati voti validi le schede bianche e quelle nulle.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali e, in mancanza o esaurite le eventuali preferenze, secondo l’ordine di lista. In caso di parità di voti di lista e di parti frazionarie dei rispettivi quozienti elettorali, i seggi vengono ripartiti in parti uguali, assegnando l’eventuale seggio dispari al candidato più anziano.

 

34. Come avverrà la proclamazione degli eletti?

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale, proclama i risultati delle votazioni dell’Assemblea e gli eletti.

Alla convalida dell’elezione dei consiglieri provvede l’Assemblea nella prima seduta.

Contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell’albo consortile.